7/6/2018  |  FORMAZIONE

Attivato il credito di imposta per gli investimenti nella formazione

Credito d’imposta 4.0. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la pubblicazione in gazzetta ufficiale (n.143 del 22/06/2018) attiva il credito di imposta per le aziende per investimenti nella formazione del personale in ambiti 4.0 (trasformazione tecnologica e digitale) ai sensi del decreto del 4 Maggio scorso.

Il credito riguarda le spese per la formazione dei dipendenti sostenute dal 31 dicembre 2017 dalle imprese, indipendentemente dall’attività commerciale esercitata, o da enti non commerciali (nel caso di formazione di dipendenti impiegati, anche non esclusivamente, in attività commerciali).

Il credito di imposta viene riconosciuto nella misura del 40%, con un massimale di 300.000 euro. Utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentato attraverso F24 all’Agenzia delle Entrate, a partire dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese; la richiesta verrà accettata dopo la produzione della documentazione necessaria (certificazione del revisore dei conti).

Le spese ammissibili  vengono chiarite dall’articolo 4: si tratta di spese per “personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione”; “personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili” (in questo caso non possono eccedere il 30% della retribuzione annua).

Le attività formative (articolo 3) oggetto del credito devono riguardare:

  1. big data e analisi dei dati;
  2. cloud e fog computing;
  3. cyber security;
  4. simulazione e sistemi cyber-fisici;
  5. prototipazione rapida;
  6. sistemi di visualizzazione, realta’ virtuale (RV) e realta’ aumentata (RA);
  7. robotica avanzata e collaborativa;
  8. interfaccia uomo macchina;
  9. manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  10. internet delle cose e delle macchine;
  11. integrazione digitale dei processi aziendali.

Con futuri decreti potrebbero essere individuate altre attività. Se le attività formative vengono erogate da soggetti esterni, questi devono essere accreditati presso Regioni o Province autonome, fondi interprofessionali, certificati Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37; università pubbliche o private.

Le aziende saranno tenute a conservare relazioni delle attività stilate da soggetti interni o esterni. Articolo 6, commi 4 e 5: “4. I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Agenzia delle entrate nelle istruzioni di compilazione dell’apposito quadro.
5. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir
”.

250 milioni di euro il limite per il credito stabilito dal Mef per il 2019.

Info: Sviluppo Economico, scheda approfondimento credito formazione 4.0